Smart working e sicurezza: quali sono i nuovi obblighi per le aziende?

Lo smart working ha modificato l’organizzazione del lavoro, portando la tutela della salute oltre ai confini dell’azienda. Casa, coworking e altri luoghi scelti per svolgere l’attività diventano contesti in cui restano centrali prevenzione, sicurezza, ergonomia e benessere psicofisico. Questo principio è stato rafforzato nel 2026 da nuove disposizioni che attribuiscono ancora maggiore importanza all’informazione sui rischi.

Cosa cambia con la Legge n. 34/2026?

Dal 7 aprile 2026 è in vigore una legge che ha introdotto il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. La disposizione riguarda il lavoro agile svolto in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro e stabilisce che gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità, in particolare quelli relativi all’utilizzo dei videoterminali, siano assolti mediante la consegna di un’informativa scritta. Il documento deve essere indirizzato, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, indicando i rischi generali e quelli specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione. Resta, inoltre, l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda.

Quali rischi devono essere considerati nello smart working?

Particolare attenzione va riservata all’utilizzo prolungato dei videoterminali e all’ergonomia della postazione, con la consapevolezza che soluzioni non adeguate possano favorire posture scorrette, affaticamento visivo e disturbi muscolo-scheletrici. A questi aspetti si aggiungono l’organizzazione delle pause e dei tempi di lavoro, le caratteristiche dell’ambiente scelto per svolgere l’attività e i possibili rischi psicosociali legati all’organizzazione. Informazione e formazione assumono quindi un ruolo essenziale per aiutare il lavoratore a riconoscere e gestire correttamente i rischi specifici anche fuori dall’azienda.

Come assicurare tutela e sicurezza in questi nuovi contesti?

Quando il datore di lavoro non ha la disponibilità del luogo in cui viene svolta la prestazione agile, assume particolare rilievo l’informativa scritta su salute e sicurezza, prevista dalla nuova disciplina. Il documento, destinato al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, deve essere aggiornato almeno annualmente e deve illustrare i rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali. L’informativa rappresenta quindi uno strumento concreto di prevenzione, soprattutto per aspetti come l’ergonomia della postazione, le posture, l’affaticamento visivo, l’organizzazione delle pause e le condizioni ambientali e organizzative. Quando prevista in relazione ai rischi della mansione, anche la Sorveglianza Sanitaria mantiene il proprio ruolo, con il Medico Competente che può valutare gli aspetti connessi all’attività svolta, integrando informazione, valutazione dei rischi e tutela della salute.

Cosa può fare SAPRA Medicina del Lavoro?

Supportiamo le aziende nella gestione integrata della Sorveglianza Sanitaria e nell’organizzazione dei programmi di Medicina del Lavoro, attraverso una rete di Medici Competenti e Unità Mobili Ambulatoriali attiva sull’intero territorio nazionale. L’obiettivo è di abbinare gli aspetti sanitari nella gestione dei nuovi modelli di lavoro, contribuendo alla tutela della salute e al benessere organizzativo. Un approccio strutturato permette di trasformare informazione, monitoraggio e prevenzione in strumenti concreti per accompagnare l’evoluzione dello smart working e garantire la compliance normativa rispetto agli obblighi in materia di salute e sicurezza.

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